Tu sei qui

Lesioni fisiche, attenti alla distinzione

Rca: l'Isvap fa chiarezza sulle ferite da incidente

Moto - News: Lesioni fisiche, attenti alla distinzione

Di rado la Rca è stata "investita" da una Legge così complessa come quella del 24 marzo 2012, numero 27, che altro non è se non la conversione del Decreto liberalizzazioni. In particolare, a far discutere è la norma sulle lievi lesioni fisiche, che interessa molto da vicino chi va in moto. Ora è arrivato un chiarimento da parte dell’Isvap, autorità che vigila sulle Compagnie.

C’è infatti una prima disposizione a prevedere che, "in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Mentre una seconda stabilisce che "il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione".

Le due norme presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contraddirsi: una esclude il risarcimento del danno biologico "permanente" nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di "accertamento clinico strumentale obiettivo"; l’altra ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti "visivamente" o "strumentalmente" accertata l’esistenza della lesione.

Che ne pensa l’Isvap? Semplice: una prima disposizione si riferisce espressamente al danno biologico permanente, e nulla dice sul danno biologico temporaneo; consente, pur in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo, il risarcimento di quest’ultimo. Una seconda non è riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente di accertare la lesione sia visivamente che strumentalmente.

La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione - per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente. Insomma, per il danno di pochi giorni pare basti la visita; per quello permanente, serve l’esame.

Articoli che potrebbero interessarti